Spiegazioni sulla Riforma LPP

Il 22 settembre 2024, il popolo svizzero sarà chiamato a votare sulla Riforma della previdenza professionale (Riforma LPP). Nelle comunicazioni del 16 agosto 2023 e del 15 maggio 2024, la CPS ha trattato i punti essenziali della Riforma LPP, illustrati in maggior dettaglio nella tabella seguente.

Criteri     LPP attuale LPP nuova CPS oggi (Piano A)
Aliquota di conversione  6,8% 6% In modo uniforme: il 5% per il regime obbligatorio e per il regime sovraobbligatorio (i requisiti minimi LPP devono comunque essere garantiti)
Soglia d’ingresso  22'050 franchi  19'845 franchi  Come LPP oggi
Trattenuta di coordinamento 25'725 franchi  Nuovo: il 20% del salario (fino a un massimo di 88'200 franchi)     25'725 franchi per il tempo pieno (meno per il part-time) 
Accrediti di vecchiaia

Quattro graduazioni
25 - 34 anni: 7%
35 - 44 anni: 10%
45 - 54 anni: 15%
55 - 65 anni: 18%

Due graduazioni
25 - 44 anni: 9%
45 - 65 anni: 14%
Quattro graduazioni
20 - 29 anni: 11%
30 - 44 anni: 17%
45 - 54 anni: 24%
55 - 65 anni: 29%
Rapporti di lavoro plurimi    Spesso è applicata la piena trattenuta di coordinamento su ogni salario.  L’abolizione dell’importo fisso nella definizione della trattenuta di coordinamento comporta un salario assicurato più elevato per ogni rapporto di lavoro, e quindi prestazioni future maggiori, in particolare per i redditi bassi. Inoltre, anche chi percepisce un salario modesto può assicurarsi presso un istituto di previdenza della propria associazione settoriale. Già oggi, la CPS considera in modo consolidato i contratti di lavoro plurimi all’interno dell’SSR.

Per comprendere le diverse aliquote di conversione, è necessario conoscere alcuni termini specifici quali regime obbligatorio, regime sovraobbligatorio e modello a prestazioni integrate. 

Regime obbligatorio

Il regime obbligatorio della LPP definisce i requisiti minimi che tutte le casse pensioni devono soddisfare. Sono assicurati nel regime obbligatorio i salari fino a 88'200 franchi (limite superiore LPP), e viene applicata una trattenuta di coordinamento pari a 25'725 franchi. In altre parole, dal salario annuo vengono detratti 25'725 franchi, da cui risulta il salario assicurato. La legge definisce, inoltre, gli accrediti di vecchiaia, la remunerazione e l’aliquota di conversione applicabili. 

Regime sovraobbligatorio 

Gli istituti di previdenza sono liberi di erogare prestazioni superiori a quanto previsto nel regime obbligatorio, assicurando anche i salari che superano il limite superiore previsto dalla legge, concedendo accrediti di vecchiaia maggiori e/o applicando una trattenuta di coordinamento inferiore. In questi ambiti, le casse pensioni sono libere di definire l’aliquota di coordinamento a propria discrezione. Tutte le prestazioni che eccedono il regime obbligatorio costituiscono il regime sovraobbligatorio. 

Casse pensioni a prestazioni integrate 

La maggior parte delle casse pensioni, CPS inclusa, applica il cosiddetto modello a prestazioni integrate. In questo modello, l’intera previdenza viene considerata come un’unica entità, senza distinzione tra regime obbligatorio e sovraobbligatorio. Viene applicata un’aliquota di conversione unica all’intero patrimonio previdenziale integrato. Tale aliquota di conversione può essere inferiore all’aliquota di conversione minima legale del regime obbligatorio LPP. La cassa pensioni, tuttavia, deve dimostrare la conformità ai requisiti legali per la parte rientrante nel regime obbligatorio attraverso la gestione di un cosiddetto conto testimone. Per ogni evento previdenziale, ad esempio un pensionamento, la CPS calcola entrambe le varianti – l’avere obbligatorio al 6,8% (2024) e l’intero avere integrato al 5% (2024) – e versa l’importo maggiore. Se l’aliquota di conversione nella parte obbligatoria viene ridotta dal 6,8% al 6%, per le persone assicurate nella CPS non cambia nulla.

Compensazione dell’abbassamento dell’aliquota di conversione 

Nel regime obbligatorio, la nuova definizione della trattenuta di coordinamento (cioè il 20% del salario fino ad un massimo di 88 200 franchi) comporterebbe una base salariale assicurata più elevata, con ripercussioni sui contributi dei datori di lavoro e dei e delle dipendenti. Gli accrediti di risparmio nel corso della carriera professionale ora compenserebbero l’abbassamento dell’aliquota di conversione (il 6% anziché il 6,5%). Di conseguenza, il livello delle prestazioni nella fascia salariale media verrebbe mantenuto. Nella fascia salariale più bassa, tali adeguamenti porterebbero persino ad un ampliamento delle prestazioni – uno degli obiettivi della Riforma LPP. Nel piano previdenziale della CPS, già oggi, la trattenuta di coordinamento è adeguata alla percentuale d’impiego. Pertanto, per le persone assicurate presso la CPS, la modifica prevista in merito alla trattenuta di coordinamento non avrebbe alcun impatto nel regime obbligatorio

Misure di compensazione per la generazione di transizione 

La Confederazione prevede misure di compensazione per le persone assicurate, per le quali il periodo di tempo restante fino al pensionamento non basta per compensare completamente l’abbassamento dell’aliquota di conversione con maggiori accrediti di risparmio. 

Hanno diritto a un supplemento di rendita le persone assicurate: 

  • alle quali, al momento dell’entrata in vigore della riforma, mancano 15 o meno anni all’età pensionabile;
  • che all’età pensionabile dispongono di un avere di vecchiaia inferiore a 441'000 franchi;
  • che almeno negli ultimi 10 anni prima del pensionamento sono state assicurate nell’AVS e per almeno 15 anni nel secondo pilastro.

Inoltre, questi assicurati devono percepire almeno la metà delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di rendita. A tale proposito, va osservato che l’entità di riferimento per la riscossione è costituita dall’intero avere di vecchiaia, e non soltanto dall’avere di vecchiaia LPP minimo.

Pertanto, il 50% delle persone assicurate della generazione di transizione avrebbe diritto al supplemento di rendita. Dai calcoli dell’UFAS risulta che solo il 15% avrebbe effettivamente bisogno di tale supplemento per evitare che la Riforma generi un deficit. Per il restante 35%, non si creerebbe nessuna lacuna, anche se l’erogazione di qualche franco in più sarebbe coerente con l’attuazione rigorosa di un sistema nazionale basato su criteri chiari. Presso la CPS, il numero di persone assicurate che soddisfano i requisiti per un supplemento di rendita è esiguo. 

Come è finanziato il supplemento di rendita?

Il supplemento di rendita sarebbe finanziato da un lato dalle casse pensioni interessate, attraverso le riserve costituite e, dall’altro, attraverso il Fondo di sicurezza. Per questa seconda parte, ogni cassa pensioni dovrebbe versare un contributo di solidarietà al Fondo di sicurezza, che verrebbe rimborsato alle casse pensioni interessate a seconda delle necessità. In futuro, la CPS dovrebbe versare un contributo di solidarietà di 750'000 franchi.