Uscita e prestazione di libero passaggio
Diritto alla prestazione di libero passaggio
Al termine del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, i collaboratori e le collaboratrici per forza di cose escono dalla CPS nella loro funzione di assicurati e pertanto maturano il diritto di percepire la loro prestazione di libero passaggio. In questo caso, la persona assicurata deve indicare sul formulario di uscita secondo quali modalità deve essere utilizzata la prestazione di libero passaggio.
Se entro sei mesi alla CPS non perviene una notifica corrispondente, per legge la CPS è tenuta a versare la prestazione di libero passaggio alla Fondazione Istituto collettore LPP. Questa fondazione amministra le prestazioni di libero passaggio, fino al momento in cui il legittimo proprietario indicherà di far confluire i fondi nuovamente nella sua pianificazione previdenziale.
La prestazione di libero passaggio sarà remunerata con il tasso minimo LPP fino al momento del trasferimento.
Importo della prestazione di libero passaggio nel primato dei contributi
L’ammontare della prestazione di libero passaggio è pari all’avere di vecchiaia disponibile alla fine del rapporto di lavoro nel piano di base, con aggiunta di eventuali averi nei conti supplementari e di pensionamento anticipato.
Requisiti per un versamento in contanti
Una persona assicurata può richiedere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio:
- se lascia definitivamente l’area economica della Svizzera e del Liechtenstein o
- se avvia un’attività economica autonoma e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria o
- se l’ammontare della prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuo dell’assicurato alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio in uno stato membro dell’Unione europea o dell’AELS e in tale stato resta soggetta all’obbligo assicurativo contro i rischi vecchiaia, morte e invalidità, la quota obbligatoria della prestazione di libero passaggio non può essere pagata in contanti. In questo caso, la prestazione di libero passaggio va versata su un conto di libero passaggio o utilizzata per la stipula di una polizza di libero passaggio. La parte sovraobbligatoria, invece, può essere versata.
Buono a sapersi:
Protezione previdenziale dopo la cessazione del rapporto di lavoro
La copertura assicurativa della persona assicurata contro i rischi decesso e invalidità perdura per la durata massima di un mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro, al più tardi però fino all’entrata in un nuovo istituto di previdenza. Le prestazioni corrispondono alle prestazioni assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Se un collaboratore o una collaboratrice a fine del rapporto di lavoro non istaura immediatamente un rapporto di lavoro con un nuovo datore di lavoro può scegliere a propria discrezione se investire la sua prestazione di libero passaggio mediante la stipula di una polizza di libero passaggio o attraverso l’apertura di un conto di libero passaggio. Se un collaboratore o una collaboratrice si annuncia alla cassa di disoccupazione, a partire da un determinato salario giornaliero egli è assicurato presso l’assicurazione contro la disoccupazione per i rischi invalidità e decesso.