Divorzio
Divisione delle pretese in materia di previdenza
Al momento del divorzio o dello scioglimento dell’unione domestica registrata, i diritti previdenziali acquisiti durante il matrimonio o l’unione saranno divisi in ragione di metà ciascuno fra le persone sposate o le persone conviventi in unione registrata. Tale divisione sarà applicata sia alle persone assicurate attive che alle persone beneficiarie di rendite di vecchiaia e di invalidità.
Per le persone assicurate attive la base di calcolo per la divisione delle pretese in materia di previdenza è costituita dalla prestazione di uscita, per le persone beneficiarie di rendite di invalidità dalla prestazione di uscita ipotetica e per le persone beneficiarie di rendite di vecchiaia dalla rendita di vecchiaia. In ogni caso, come data di riferimento per la divisione delle pretese in materia di previdenza, fa stato la data di avvio della procedura di divorzio.
Quali sono le conseguenze del conguaglio previdenziale in caso di divorzio:
- Persone assicurate attive: l’avere di vecchiaia è ridotto e la rendita di vecchiaia prevista è decurtata. La rendita di invalidità assicurata resta invariata fino all’età di 65 anni.
- Persone assicurate invalide: la rendita di invalidità corrente resta invariata e la rendita di vecchiaia prevista a partire dall’età di 65 anni, che subentra alla rendita di invalidità, è decurtata.
- Persone beneficiarie di rendite di vecchiaia: la rendita di vecchiaia corrente è decurtata.
Per qualsiasi forma di liquidazione in capitale è richiesto il consenso scritto del marito, della moglie o del partner registrato.