FAQ

Persone assicurate

Pensionamento

Dopo il compimento del 58° anno di età, è possibile optare per un pensionamento anticipato o per un pensionamento parziale con continuazione dell’attività lavorativa per un grado di occupazione ridotto.

In caso di riduzione (da un minimo del 10% a un massimo del 50%) del grado di occupazione, vi è inoltre la possibilità dal 58° anno di età di continuare ad assicurare il salario soggetto all’obbligo di contribuzione. Ciò significa che le prestazioni di vecchiaia della persona assicurata non vengono ridotte. Se non diversamente stabilito nelle condizioni d'impiego, la persona assicurata deve sostenere sia i contributi del dipendente che quelli del datore di lavoro per quanto riguarda la parte di salario che continua ad essere assicurata. In caso di impiego nel quadro del Contratto collettivo di lavoro (CCL) e delle Condizioni generali d’impiego per i Quadri della SRG SSR (CIQ), il datore di lavoro della SSR continua a versare la propria quota di contributi. La stessa offerta è valida anche quando una persona assicurata inizia un nuovo impiego all’interno della SSR con un salario più basso.

Nel caso che i rapporti di lavoro con la SSR siano prolungati al di là dell’età pensionabile, le prestazioni di vecchiaia possono essere differite fino al pensionamento effettivo (al più tardi fino al 70° anno di età.).

In caso di pensionamento anticipato a partire dal 60° anno di età la persona assicurata può richiedere il versamento della metà della rendita transitoria o dell’intero importo. Una volta fatta, la scelta è da considerarsi irrevocabile.

L’intera rendita transitoria corrisponde per ogni anno di contribuzione al 5%, tuttavia al massimo al 100% della rendita AVS massima. Per 20 anni di contribuzione essa ammonta al massimo a 30'240 franchi all’anno (stato 2025). Il costo della rendita transitoria è finanziato mediante decurtazione a vita della rendita di vecchiaia della persona assicurata a partire dall’età ordinaria di pensionamento.

In caso di decesso della persona assicurata, eventuali prestazioni ai superstiti sono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia decurtata.

Qualora la persona assicurata in età di pensionamento anticipato optasse per un prelievo dell’intero capitale delle prestazioni di vecchiaia, la metà della rendita transitoria viene capitalizzata e versata.

Si può optare per la rendita di vecchiaia, il capitale di vecchiaia o una formula mista. La soluzione ideale dipende dalla propria situazione individuale.

L’ammontare della rendita di vecchiaia annua è calcolato moltiplicando l’avere di vecchiaia disponibile per l’aliquota di conversione in funzione dell’età applicabile al momento del pensionamento. Eventuali prestazioni dal conto supplementare o dal conto di prepensionamento sono calcolate applicando la stessa aliquota di conversione. Sull’attestato di assicurazione saranno indicate le prestazioni di vecchiaia previste in base all’età di pensionamento. Il conto supplementare e il conto pensionamento anticipato non costituiscono parte integrante dell’avere di vecchiaia e sono gestiti separatamente.

Va ricordato che la CPS, come la maggior parte delle casse pensioni, applica il modello a prestazioni integrate. Viene applicata un’aliquota di conversione unica all’intero patrimonio previdenziale integrato. Tale aliquota di conversione può essere inferiore all’aliquota di conversione minima legale del regime obbligatorio LPP. La cassa pensioni, tuttavia, deve dimostrare la conformità ai requisiti legali per la parte rientrante nel regime obbligatorio attraverso la gestione di un cosiddetto conto testimone. Per ogni evento previdenziale, ad esempio un pensionamento, la CPS calcola entrambe le varianti – rendita di vecchiaia in base al livello minimo di previdenza sancito dalla LPP e rendita di vecchiaia in base al regolamento – e versa l’importo maggiore.

Se una persona assicurata attiva desidera percepire le sue prestazioni di vecchiaia in forma di capitale, può scegliere fra versamento in capitale integrale o parziale. L’opzione del versamento in capitale vale anche per i conti supplementari e di pensionamento anticipato. La domanda di versamento in capitale va inoltrata alla CPS con un anticipo di almeno un mese. Il versamento in capitale è ammesso solo previo consenso scritto del o della coniuge.

È escluso il pagamento in più rate. Con il versamento dell’intero capitale di vecchiaia si estingue ogni pretesa di ulteriori prestazioni nei confronti della cassa, come ad esempio la rendita per coniugi. Se è versato solo una parte del capitale di vecchiaia, il diritto a ulteriori prestazioni si estingue in misura corrispondente.

Un prelievo di capitale è soggetto ad un’imposizione fiscale unica ad un’aliquota ridotta e separatamente dagli altri redditi al momento del prelievo. L’imposta sul prelievo di capitale, analogamente all’imposta sul reddito, è calcolata su base progressiva in quasi tutti i Cantoni. 

L’assenso del o della coniuge è dovuto per ogni liquidazione in capitale. La Cassa pensioni esige una dichiarazione di assenso scritta con firma del marito o della moglie autenticata da uno studio notarile.

Visto che la firma autenticata da notaio comporta delle spese, i coniugi hanno la possibilità di firmare congiuntamente la richiesta dinanzi al o alla consulente RU locale.

Promozione proprietà di abitazione

La tassa amministrativa va pagata ai sensi dell’art. 52 del Regolamento previdenziale in caso di esame preliminare di un prelievo anticipato. Le spese generali di amministrazione non sono finanziate con i contributi dei collaboratori. Sono il datore di lavoro e la Cassa pensioni a sostenerle in ragione di rispettivamente il 90% e il 10%. In conformità con il principio di “chi usa paga”, la partecipazione ai costi è prevista per coloro che intendono effettuare l’acquisto di un’abitazione di proprietà.

Un prelievo di questo tipo è una libera scelta a vantaggio di un individuo. Sarebbe scorretto se tali costi fossero addebitati all’intera comunità di assicurati.

La tassa amministrativa di 400 franchi è conforme alle normali condizioni di mercato e non copre le spese integralmente.

È vero che un prelievo anticipato comporta un onere leggermente più basso, ma la partecipazione ai costi richiesta non basta per coprirlo del tutto. Per motivi di semplicità, per tutte e due le opzioni sarà fatturato lo stesso importo.

In virtù della legge, la Cassa pensioni ha sei mesi di tempo per procedere al versamento. Non appena sono disponibili tutti i documenti richiesti, di norma la cassa procede al prelievo anticipato entro due o tre settimane dalla richiesta. A tale proposito vanno osservate le date definite per i versamenti della CPS.

Se al decesso della persona assicurata non matura alcun diritto a prestazioni per le persone superstite, gli e le eredi sono tenuti a restituire l’intero prelievo per PPA, come recitano esplicitamente la LPP (art. 30 d, cpv. 1 lett. C) e il Regolamento previdenziale (art. 52, cpv. 8). È fatta riserva solo del rifiuto dell’eredità (complessiva).

Conto supplementare

Un conto supplementare è gestito dalla CPS per l'assicurazione dei componenti salariali irregolari quali premi, indennità di funzione o indennità per lavoro notturno o domenicale.

No, il Conto supplementare non può essere contabilizzato a titolo di riscatto nel Piano di base.

Il pagamento in contanti dell’avere sul conto supplementare è possibile in caso di prelievo per l’acquisto di un’abitazione di proprietà o al momento del pensionamento.

Persone beneficiarie

No, possono essere considerati in quanto beneficiari solo il marito, la moglie, il o la convivente, i figli e le figlie o persone che al momento del decesso della persona assicurata erano da lui o da lei sostenute finanziariamente in misura determinante.

Nel caso del marito o della moglie e dei figli e delle figlie, la segnalazione scritta non è necessaria. Nel caso del o della convivente e di persone sostenute finanziariamente in misura determinante, è richiesta la notifica scritta mediante apposito formulario della Cassa pensioni.

La designazione delle persone beneficiarie deve avvenire prima del decesso e prima del compimento del 65° anno di età.

Devoluzioni uniche

In caso di decesso, i riscatti individuali nonché i contributi di risparmio facoltativi – come pure le altre prestazioni – saranno versati alle persone aventi diritto ai sensi del Regolamento.

Sono considerati persone aventi diritto il marito, la moglie o il partner registrato e i figli e le figlie.

Possibilità di assicurazione

No, la Cassa pensioni assicura esclusivamente i redditi che scaturiscono da un rapporto di lavoro con la SSR, rispettivamente con un’organizzazione affiliata e che sono soggetti a contributi in conformità con il Regolamento previdenziale.

Imposizione fiscale

Le persone beneficiarie di rendite e prestazioni in capitale della previdenza professionale e della previdenza vincolata con domicilio fiscale o dimora all’estero sono assoggettati al regime fiscale dell’imposta alla fonte – a meno che fra lo Stato in questione e la Svizzera non esista una convenzione di doppia imposizione (CDI).


Promemoria sull'imposizione alla fonte di prestazioni di previdenza (in francese)

Emigrare: Pensionamento all’estero (imposte)

Opuscolo tecnico CPS imposizione

In caso di CDI, le pensioni sono sempre esenti da ritenuta alla fonte se la competenza in materia di imposizione ricade sul Paese di domicilio. Nel caso di versamenti in capitale, invece, la ritenuta alla fonte è imposta in ogni caso; tuttavia, a seconda della CDI, esiste la possibilità di chiederne il rimborso. Le tabelle corrispondenti attualmente in vigore sono disponibili presso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

Se la Svizzera non ha stipulato una convenzione di doppia imposizione con il Paese di domicilio, le rendite sono sempre soggette all’imposta alla fonte. In questo caso, in analogia ai versamenti di capitale a un destinatario domiciliato in un Paese senza CDI con la Svizzera, l’imposta alla fonte non può essere restituita.

Versamento delle prestazioni in capitale (PLP, PPA, divorzio)

Le prestazioni in capitale approvate vengono erogate alla data successiva possibile. Ci sono due date al mese e tre a dicembre. Le date esatte sono riportate nella sezione Documenti alla voce "Date dei versamenti". Le prestazioni possono essere erogate solo dopo l'elaborazione dell’evento corrispondente (PLP, PPA, divorzio). La CPS risponde alle richieste di informazioni entro cinque giorni lavorativi, a meno che eventuali accertamenti necessari non richiedano un lasso di tempo maggiore. 

Persone beneficiarie di rendite

Versamento delle rendite

La CPS versa le rendite di solito il 24 di ogni mese. Se il 24 è un giorno del fine settimana, la prestazione sarà trasferita il venerdì precedente.

Con il decesso della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia il diritto alla rendita si estingue con effetto alla data del decesso. La rendita di vecchiaia è versata ancora intermante per il mese corrente. Se la persona beneficiaria di rendita di vecchiaia è sposata o vive in unione domestica registrata, verrà erogata una rendita per coniuge pari al 66,7% della rendita di vecchiaia.

Se la persona beneficiaria di rendita lascia un o una partner (concubinato), la persona superstite ha diritto ad una rendita per convivente pari al 66,7% della rendita di vecchiaia. Questo in presenza delle seguenti condizioni:

  • la convivenza è iniziata prima del 60° compleanno del beneficiario di rendita,
  • è durata almeno 5 anni
  • la persona beneficiaria di rendita di vecchiaia ha notificato per iscritto il nominativo di questa persona prima del suo 65° anniversario.

Inoltre, le rendite per figli e figlie delle persone beneficiarie di rendita di vecchiaia attuali sono convertite in rendite per orfani e orfane dello stesso importo. Oltre alla rendita per coniuge, rispettivamente rendita per convivente, non sono erogate altre prestazioni.

In caso di risanamento, la legge prevede che le casse pensioni possano esigere dalle persone beneficiarie di rendite un contributo per eliminare la sottocopertura. Tuttavia tale contributo può essere riscosso solo sulle maggiorazioni delle prestazioni concesse su base volontaria negli ultimi dieci anni.

Visto che la Cassa pensioni finora non ha mai concesso questo tipo di maggiorazioni volontarie di prestazioni, questa possibilità va esclusa. In altre parole: in virtù delle attuali disposizioni di legge, le rendite della CPS non possono essere ridotte – neanche in caso di risanamento.