Invalidità e decesso
Invalidità
In caso di riconoscimento dell’invalidità da parte dell’ufficio AI competente, la persona assicurata ha diritto a una rendita di invalidità della CPS. La rendita di invalidità intera (grado di invalidità dal 70%) nel primato dei contributi Piano A corrisponde al 65% del salario soggetto a contribuzione (imponibile contributivo), nel primato dei contributi Piano B al 45% dell’imponibile contributivo. La rendita di invalidità è erogata fino all’età di 65 anni. Al contempo, l’avere di vecchiaia disponibile continua ad essere remunerato e a essere integrato con accrediti di vecchiaia. Al compimento di 65 anni, la rendita di invalidità è sostituita da una rendita di vecchiaia, il cui ammontare è calcolato in funzione dell’avere di vecchiaia disponibile e del tasso di conversione valido in quel momento.
Le persone beneficiarie di rendite di invalidità hanno inoltre diritto a una rendita equivalente a un sesto della rendita di invalidità percepita per ciascuno dei figli e ciascuna delle figlie.
Decesso
In caso di decesso una persona assicurata attiva, se sono soddisfatti determinati requisiti, a partire dal primo del mese che segue il decesso hanno diritto a prestazioni da parte della CPS i seguenti superstiti:
- Il marito o la moglie come pure il partner registrato¹ o la partner registrata¹, a condizione che il matrimonio o l’unione domestica registrata sia durato almeno due anni e/o che la coppia abbia un figlio o una figlia in comune a carico.
Diritto alla prestazione: la rendita per il marito o la moglie equivale a due terzi della rendita di invalidità assicurata. Nel primato dei contributi nel Piano A ciò corrisponde al 43,3% dell’imponibile contributivo, nel primato dei contributi nel Piano B al 30% dell’imponibile contributivo. - Il o la convivente (concubinato), se la convivenza nella stessa economia domestica al medesimo domicilio civile è durata almeno cinque anni o se il o la convivente devono provvedere al mantenimento di un figlio o una figlia comune.
Diritto alla prestazione: la rendita per il o la convivente equivale a due terzi della rendita di invalidità assicurata. Nel primato dei contributi nel Piano A ciò corrisponde al 43,3% dell’imponibile contributivo, nel primato dei contributi nel Piano B al 30% dell’imponibile contributivo.
Requisiti: Affinché il o la convivente abbiano diritto alle prestazioni, una designazione scritta della persona beneficiaria prima del compimento dei 65 anni e prima del suo decesso deve essere depositata presso la CPS. - I figli e le figlie: ogni figlio e figlia hanno diritto ad una rendita per orfani equivalente ad un sesto della rendita di invalidità assicurata. Nel primato dei contributi nel Piano A ciò corrisponde al 10,83% dell’imponibile contributivo e nel primato dei contributi nel Piano B al 7,5% dell’imponibile contributivo. Le rendite per figli e figlie sono versate fino all’età di 18 anni. Per i figli e le figlie della persona assicurata che sono ancora in formazione, il diritto alla rendita si estingue al termine della formazione, al più tardi comunque all’età di 25 anni.
- Persone assicurate attive: in aggiunta alle eventuali rendite per superstiti, la CPS versa ai superstiti aventi diritto (coniuge, convivente, figli e figlie) un capitale di decesso pari a un’annualità di salario imponibile, più i riscatti volontari individuali e i contributi di risparmio facoltativi.
In caso di nuovo matrimonio di una persona beneficiaria di rendita per coniugi le prestazioni della CPS si estinguono ed è versata un’indennità una tantum pari a tre annualità di rendita. In caso di matrimonio di una persona beneficiaria di una rendita per conviventi, le prestazioni della CPS si estinguono.
¹ Poiché per la CPS l’unione registrata è equiparata al matrimonio, dopo la modifica della legge sul «matrimonio per tutti» a partire dal 1° luglio 2022 per le coppie con unione domestica registrata non cambia nulla.
Sovraindennizzo
La CPS riduce le prestazioni per i superstiti e le prestazioni di invalidità, se, sommate ad altre entrate computabili, esse superano il 90% del reddito che la persona assicurata avrebbe potuto generare se avesse continuato a svolgere la sua attività lavorativa. Sono considerati entrate computabili in particolare le prestazioni dell’AVS e dell’AI, dell’assicurazione militare nonché il reddito residuo da lavoro o sostitutivo.