Requisiti minimi LPP e la cassa pensioni SRG SSR a prestazioni integrate

La LPP stabilisce un livello minimo obbligatorio di previdenza e le casse pensioni possono concedere prestazioni superiori al minimo legale nel quadro della previdenza più estesa. La maggior parte delle casse pensioni, CPS inclusa, applica il cosiddetto modello a prestazioni integrate.

Criteri     LPP CPS (Piano A, retribuzione mensile)
Aliquota di conversione  6,8% In modo uniforme: il 5% per il regime obbligatorio e per il regime sovraobbligatorio (i requisiti minimi LPP devono comunque essere garantiti)
Soglia d’ingresso  22'680 franchi  Come LPP
Trattenuta di coordinamento 26'460 franchi  26'460 franchi per il tempo pieno (meno per il part-time) 
Accrediti di vecchiaia

Quattro graduazioni
25 - 34 anni: 7%
35 - 44 anni: 10%
45 - 54 anni: 15%
55 - 65 anni: 18%

Quattro graduazioni
20 - 29 anni: 11%
30 - 44 anni: 17%
45 - 54 anni: 24%
55 - 65 anni: 29%
Rapporti di lavoro plurimi    Spesso è applicata la piena trattenuta di coordinamento su ogni salario.  La CPS considera in modo consolidato i contratti di lavoro plurimi all’interno dell’SSR.

Per comprendere le diverse aliquote di conversione, è necessario conoscere alcuni termini specifici quali regime obbligatorio, regime sovraobbligatorio e modello a prestazioni integrate. 

Regime obbligatorio

Il regime obbligatorio della LPP definisce i requisiti minimi che tutte le casse pensioni devono soddisfare. Sono assicurati nel regime obbligatorio i salari fino a 90'720 franchi (limite superiore LPP 2025), e viene applicata una trattenuta di coordinamento pari a 26'680 franchi (2025). In altre parole, dal salario annuo vengono detratti 26'680 franchi, da cui risulta il salario assicurato. La legge definisce, inoltre, gli accrediti di vecchiaia, la remunerazione e l’aliquota di conversione applicabili. 

Regime sovraobbligatorio 

Gli istituti di previdenza sono liberi di erogare prestazioni superiori a quanto previsto nel regime obbligatorio, assicurando anche i salari che superano il limite superiore previsto dalla legge, concedendo accrediti di vecchiaia maggiori e/o applicando una trattenuta di coordinamento inferiore. In questi ambiti, le casse pensioni sono libere di definire l’aliquota di coordinamento a propria discrezione. Tutte le prestazioni che eccedono il regime obbligatorio costituiscono il regime sovraobbligatorio.